Contenitori secondari

contenitore secondario

I contenitori secondari rispondono alla normativa ADR. La circolare del Ministero della salute n°3 del 08/05/03 (“Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici”) richiede per il trasporto di materiale biologico (provette di sangue e contenitori delle urine) che questo materiale venga trasportato in tre contenitori: contenitore primario (è la provetta del sangue o il contenitore delle urine), il contenitore secondario e un contenitore terziario.

Il contenitore secondario deve avere le seguenti caratteristiche: una chiusura ermetica e a tenuta stagna, essere dotato di un materiale assorbente per tutto il contenuto biologico in esso inserito e, per quanto riguarda le provette, poter trasportare le stesse in posizione verticale.

Tutti i contenitori secondari sono lavabili e sterilizzabili.

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