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Fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19: il DL 105 23/07/2021

Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio dei Ministri ha emanato il DL n. 105, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021.

Le disposizioni di principale interesse

Dichiarazione stato di emergenza nazionale

Il Governo, in relazione all’aumento dei contagi ed al propagarsi della variante Delta sempre più dominante (leggi anche Varianti SARS-CoV-2: da Alfa a Delta, e poi?), ha prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al 31 dicembre 2021, e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass, nonché i nuovi criteri per l’attribuzione dei “colori” delle Regioni. Con tale decreto viene inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare misure di contenimento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

E sempre sino al 31 dicembre 2021 è prorogato l’obbligo di svolgere le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Zone a colori

L’incidenza dei contagi, che resta in vigore, non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal 1 agosto i due parametri principali saranno:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Il passaggio da un colore ad un altro sarà così determinato:

  • da zona bianca a zona gialla: quando si supera il limite del 10% di letti occupati nella terapia intensiva, il 15% nei reparti ordinari;
  • zona arancione: quando si supera il limite del 20% di letti occupati nella terapia intensiva, il 30% nei reparti ordinari;
  • zona rossa: quando si supera il limite del 30% di letti occupati nella terapia intensiva, il 40% nei reparti ordinari.

In altre parole, le Regioni resteranno in zona bianca se:

  • l’incidenza settimanale dei contagi sarà inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
  • qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%;
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10%.

Quando si cambia colore

Le Regioni passeranno in zona gialla quando:

  • l’incidenza settimanale dei contagi sia pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti, a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10%;
  • qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:
  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%;
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%.

Le Regioni passeranno in zona arancione qualora si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e contestualmente si siano superati i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

Infine le Regioni passeranno in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40%;
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30%.

Nuove norme sul Green Pass

Con il DL 105 il Governo ha deciso che sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).

Sebbene l’intenzione del Governo in futuro sarà di rilasciare il Green Pass al completamento del ciclo vaccinale, per ora, nei casi in cui questo diventa obbligatorio, ne basta una sola dose (o comunque un tampone negativo o l’essere guariti dal Covid-19). Questo ha comunque validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione del vaccino.

A partire dal 6 agosto 2021 questa documentazione sanitaria sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Quando non è richiesto il Green Pass

  • Consumo al banco al bar e ristorante
  • Consumo al tavolo al bar e ristorante all’esterno
  • Soggiorno in strutture ricettive. I gestori delle strutture ricettive non sono legittimati a verificare il possesso del Green Pass dei clienti che soggiornano nella struttura.

Quando è richiesto il Green Pass

  • Consumo al tavolo al bar e ristorante al chiuso.
  • Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto.
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere limitatamente alle attività al chiuso, anche all’interno delle strutture ricettive.
  • Sagre e fiere, convegni e congressi. La norma non richiama espressamente le riunioni (come, ad esempio, le assemblee societarie e le assemblee di condominio) e i corsi di formazione, che di conseguenza, salvo interpretazioni restrittive da parte del Governo, dovrebbero continuare a poter essere svolti anche senza il possesso del Green Pass.
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento: la norma prevede il possesso del Green Pass, senza specificare se limitatamente alle attività al chiuso. Perciò, si ritiene che il requisito sia necessario anche per le attività all’aperto.
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se interne alle strutture ricettive.
  • Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, anche se svolte all’aperto.

Fondo discoteche

Non riaprono invece le discoteche, le quali restano chiuse indipendentemente dall’obbligo del Green Pass. Il Governo ha istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

Esenzioni

L’obbligo di esibire il Green Pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica  rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individuerà le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. In attesa dell’emissione di questo decreto, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Verifiche

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il Green Pass sono tenuti a verificarne il possesso con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021. Per la verifica del possesso del Green Pass si deve utilizzare l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente la lettura del codice a barre bidimensionale, ed in tal modo permette di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. L’interessato dovrà solo mostrare al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

L’App Verifica C19

L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’App mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. L’interessato, su richiesta del verificatore, potrà esibire un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. Tra i soggetti verificatori, deputati quindi alla verifica del possesso del Green Pass (quando il possesso del Green Pass è richiesto dalle norme vigenti per attività da svolgersi all’interno delle strutture ricettive), sono ricompresi i titolari delle imprese coinvolte, che possono delegare soggetti terzi, incaricandoli con atto formale (delega) recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati, previa esibizione del Green Pass, sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

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