
Il Decreto Sostegni Bis (Decreto legge del 25 maggio 2021 n. 73 Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) introduce il bonus mascherine e sanificazione, ovvero istituisce un credito di imposta del 30% per i dispositivi di protezione, compresi i tamponi per Covid-19.
Gli obiettivi del Decreto Sostegni Bis sono:
- sostenere le imprese, l’economia e abbattere i costi fissi;
- accedere al credito e dare liquidità delle imprese;
- tutelare la salute;
- sostenere il lavoro e le politiche sociali;
- sostenere gli enti territoriali;
- supportare giovani, scuola e ricerca;
- applicare misure di carattere settoriale.
L’art. 32 del Decreto Sostegni Bis sancisce che il credito di imposta al 30% è valido per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Detto credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60 mila € per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
I beneficiari del Bonus mascherine, tamponi e sanificazione
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, il Sostegni Bis comprende tra i soggetti beneficiari del bonus:
- esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Quali le spese agevolabili con il bonus mascherine, tamponi e sanificazione
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, il bonus è valido per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Come usufruire del bonus
L’utilizzo del credito d’imposta prevede due modalità:
- direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa la periodo d’imposta di esborso delle spese (periodo d’imposta 2021)
- come oggetto di compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997. In questo caso, per espressa previsione legislativa, non si applica il limite ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007.
È anche previsto che il credito d’imposta non rappresenta un provento rilevante sia ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF) sia ai fini IRAP e che la detassazione del credito d’imposta non condiziona:
- il rapporto di deducibilità degli interessi passivi ai fini Irpef ex articolo 61 Tuir;
- il pro-rata di deducibilità dei costi ex articolo 109, comma 5, Tuir.
Come già riportato, le risorse destinate a tale misura ammontano a 200 milioni di euro per l’anno 2021. La Direzione l’Agenzia delle Entrate stabilirà con apposito provvedimento i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.
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