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Credito d’imposta dispositivi di protezione

credito d'imposta dispositivi di protezione

I datori di lavoro potranno beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali le mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, i guanti e le visiere di protezione ovvero gli occhiali protettivi, nonché le tute di protezione ed i calzari.

Credito di Imposta per i Dispositivi di Protezione Anti-virus

Con la circolare n. 9/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla tipologia di beni interessati dalla previsione dell’art. 30 del Decreto Liquidità. (Dl 23/2020)

Godranno del beneficio le spese sostenute per l’installazione nei luoghi di lavoro di ogni dispositivo di sicurezza idoneo a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Si pensi, ad esempio, a pannelli divisori o barriere protettive. Infine, anche i detergenti e disinfettanti per le mani rientrano tra gli acquisti idonei a contenere la diffusione da Covid-19 e, quindi, agevolabili secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate.

Bonus fiscale per l’acquisto di Mascherine e Dispositivi di protezione

Questo l’estratto del punto 13 della Circolare n.9 del 13 Aprile emessa dall’Agenzia delle Entrate dove si chiariscono le spese ammesse al bonus fiscale.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO: Nel presente paragrafo vengono forniti chiarimenti in merito al disposto dell’articolo 30, che stabilisce l’estensione alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, del credito d’imposta previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, in favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell’anno 2020. 
Ambito applicativo 
La disposizione in esame amplia l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. 

Tipologie di spese ammissibili al Credito d’imposta

  • Le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori;
  • Le spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.
  • Le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
  • Spese per la sanificazione degli strumenti di lavoro.

Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano:

Nei dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:

A chi spetta il Credito d’imposta del 50% e percentuali di spesa

Il credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici, e per  spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e  spetterà ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Per ciascun contribuente è incentivabile una spesa massima di euro 20.000 per l’anno 2020, cui consegue un credito d’imposta, per la medesima annualità, nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate. Il credito d’imposta è riconosciuto come detto nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.